La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/2000, n. 452, art. 13, com. 1).
Iter
Una volta ricevuta la domanda, il Comune esamina il possesso dei requisiti. In caso di accoglimento, il richiedente è ammesso al beneficio con determinazione dirigenziale e i dati vengono trasmessi all’INPS ai fini dell’erogazione.
Durata massima del procedimento amministrativo
90 giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda
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Ultimo aggiornamento: 25/10/2023 13:50.08