L'intestatario del titolo edilizio che ha versato il contributo di costruzione previsto dalla Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 29, può chiederne il rimborso quando non ha eseguito le opere previste dal titolo abilitativo prima della perdita di efficacia dello stesso.
Il contributo di costruzione è strettamente legato all'intervento edilizio, e se questo non viene eseguito o viene realizzato solo in parte il versamento fatto è privo di causa e deve pertanto essere restituito totalmente o parzialmente in ragione di quanto effettivamente realizzato.
L'eventuale restituzione del contributo di costruzione viene effettuata calcolando gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione della domanda.
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 18:09.26