Segnalare l'inizio dei lavori per interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA)

Segnalare l'inizio dei lavori per interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA)

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), abilita a iniziare gli interventi previsti dalla Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 17, tra i quali: 

  • restauro e risanamento conservativo avente rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore, nonché di recupero dei sottotetti esistenti (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 39, com. 1)
  • ristrutturazione non soggetta a permesso di costruire (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 19, com. 1, lett. c)
  • ampliamento, qualora comportante un aumento inferiore o uguale al 20 per cento della volumetria utile esistente, se residenziale, o del 20% della superficie utile se a uso diverso dalla residenza
  • realizzazione di pertinenze o altre strutture anche non pertinenziali eccedenti da quanto eseguibile in attività edilizia libera, anche asseverata, entro i limiti definiti dalla Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 17, com. 1, lett. b), di realizzazione di chioschi e altri manufatti relativi a esercizi pubblici nonché l'installazione di strutture connesse ad attività di esercizio pubblico aventi le caratteristiche e i limiti definiti Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 17, com. 1, lett. d)
  • lavori di rilevanza strutturale su edifici, volti a realizzare abbaini, terrazze a vasca, balconi e poggioli aggettanti di profondità superiore a 2,00 metri, rampe di scale aperte

Approfondimenti

SCIA alternativa al permesso di costruire

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 18) può essere utilizzata per gli interventi di rilevanza urbanistica subordinati a permesso di costruire elencati all'articolo 19 della medesima Legge regionale, seguendo la procedura prevista dalla Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 26, presentandola almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

SCIA In variante al permesso di costruire o alla SCIA alternativa

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) può essere presentata per i seguenti interventi:

Le varianti non devono violare eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia e per l'agibilità, la SCIA in variante è parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire o alla SCIA alternativa al permesso di costruire, e può essere presentata anche prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. In sostanza, ha l'obiettivo di raccogliere le varianti in corso d'opera senza interrompere i lavori previsti dal procedimento originario.

SCIA per interventi in corso di esecuzione o già ultimati

È possibile presentare la segnalazione certificata di inizio dell'attività anche per lavori che siano in corso di esecuzione, già ultimati, o eseguiti in difformità da una SCIA (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, Capo VI).

L'efficacia della segnalazione è subordinata al pagamento di una oblazione determinata ai sensi della Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 50.

Inizio, fine lavori e agibilità

La SCIA è sottoposta al termine di efficacia di tre anni dalla data di presentazione o dalla data di presentazione delle eventuali integrazioni richieste dal Comune. La data di ultimazione dei lavori deve essere comunicata al Comune.

Per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione, nonché per tutti gli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di agibilità, entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori deve essere presentata al Comune la segnalazione certificata di agibilità (SCA) (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 27).

Versamento del contributo di costruzione

Per gli interventi che prevedono un incremento della superficie imponibile, unitamente alla SCIA deve essere allegato il calcolo del contributo di costruzione, composto sia dalla quota relativa agli oneri di urbanizzazione sia dal contributo afferente il costo di costruzione (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 29).

Il pagamento del contributo deve essere effettuato prima della presentazione della SCIA e deve essere dimostrato allegando l'attestazione del versamento.
In alternativa, potrà essere espressamente richiesta la rateizzazione del contributo, da eseguirsi con le modalità e le garanzie definite da parte del Comune.

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Sezioni: Istanze edilizie
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 18:09.26