Pavimentare spazi esterni

Pavimentare spazi esterni

Le opere di pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio,  possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16) purché comportino un'occupazione complessiva massima di 100 m² di superficie per unità immobiliare o siano realizzati con materiali drenanti.

Devono però rispettare:

  • le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e del regolamento edilizio
  • le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie di tutela dal rischio idrogeologico e quelle relative all'efficienza energetica
  • le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio descritte nel Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42

Approfondimenti

Esecuzione diretta degli interventi

La Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16-bis prevede la possibilità per il titolare (proprietario, usufruttuario, ecc.) di eseguire direttamente i lavori, senza affidamento a imprese.

È possibile eseguire direttamente alle seguenti condizioni:

  • quando gli interventi non rilevano ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, non insistono sulla pubblica viabilità o aperta al pubblico né interessano immobili pubblici o privati aperti al pubblico
  • il titolare dichiari di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 18:09.26