Chiedere la concessione dell'assegno di maternità base

Chiedere la concessione dell'assegno di maternità di base

L'assegno di maternità di base è un sostegno economico per le madri italiane, comunitarie ed extracomunitarie che:

  • non ricevono per il figlio nato altro trattamento previdenziale (per la maternità) oppure, se ricevuto, che esso sia inferiore ad 1.740,60 € (quota differenziale). L’assegno non viene concesso alle donne già beneficiarie di trattamento previdenziale di indennità per la maternità in corso, salvo il caso in cui l’importo mensile percepito sia inferiore alla cifra di 348,12 €. In tal caso, può essere erogata la differenza.
  • non aver richiesto e ottenuto l’assegno di maternità dello Stato ai sensi del Decreto legislativo 26/03/2001, n. 151,art. 75 (assegno per le madri lavoratrici con contratti precari di natura atipica e discontinua, la cui domanda va presentata direttamente all’INPS).

L'assegno è concesso anche per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo: il minore deve avere meno di sei anni al momento dell’adozione o dell’affidamento oppure non deve aver superato la maggiore età per adozioni o affidamenti internazionali. Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve inoltre soggiornare e risiedere nel territorio dello Stato.

L'assegno è erogato dall'INPS attraverso un'istruttoria del Comune di residenza.

L'importo dell’assegno di maternità è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.

Il valore dell’indicatore ISEE minorenni da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 17.416,66 €.

Trattandosi di prestazione rivolta a minori, l’indice di riferimento è l'ISEE minorenni (ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/2013, n. 159). Infatti, nel caso in cui i genitori siano coniugati e/o conviventi l’ISEE minorenni corrisponde all’ISEE ordinario, mentre nel caso di genitori non coniugati e non conviventi (e se il genitore non convivente non è coniugato o non ha figli con persona diversa dall’altro genitore) si dovrà tener conto, al momento della compilazione dell'ISEE, anche della condizione economica del genitore non convivente e che viene aggregato nel nucleo famigliare del minore.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'INPS o le apposite FAQ.

Puoi trovare questa pagina in

Aree tematiche: Famiglia
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 18:09.26