Gli interventi di ristrutturazione edilizia hanno l’obiettivo di trasformare gli organismi edilizi con un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 4, let. c).
Questi interventi comprendono:
- l'inserimento, la modifica o l'eliminazione di elementi costitutivi dell'edificio e degli impianti dell'edificio stesso
- la modifica o la riorganizzazione della struttura e della distribuzione dell'edificio anche sotto gli aspetti tipologico-architettonici, della destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari esistenti
- la completa demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'edificio preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, antincendio, igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche e le disposizioni della presente legge.
Approfondimenti
È necessario chiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC) per i seguenti interventi di ristrutturazione edilizia (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 19, com. 1, let. c):
- interventi che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A e B0, comportino mutamenti della destinazione d'uso
- interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42.
Gli stessi interventi posso essere eseguiti con segnalazione certificata di inizio dell'attività alternativa al permesso di costruire (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 18).
È possibile presentare segnalazione certificata di inizio dell'attività edilizia (SCIA) per gli interventi di ristrutturazione edilizia che non sono soggetti a permesso di costruire (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 17, com. 1, let. c).