Gli interventi di restauro e risanamento conservativo rientrano tra gli interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo hanno lo scopo di conservare e recuperare l’organismo edilizio rispettando i suoi elementi tipologici, formali, strutturali, architettonici e artistici. Questi interventi assicurano anche la funzionalità dell’edificio grazie a un insieme sistematico di opere che consentono destinazioni d’uso compatibili (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 4, com. 2, let. c).
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo comprendono:
- il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio
- l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso
- l’eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo non devono comportare aumento della superficie lorda di pavimento.
Si distinguono due tipi di intervento:
- il restauro: finalizzato principalmente alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse storico-artistico, architettonico o ambientale. Questi interventi possono essere svolti anche con l’impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti con il carattere degli edifici
- il risanamento conservativo: finalizzato principalmente al recupero igienico e funzionale di edifici che necessitano di consolidare e integrare gli elementi strutturali e la modificazione dell’assetto planimetrico. Questi interventi possono essere svolti anche con l’impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti con i caratteri degli edifici.
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo possono essere finalizzati anche alla modifica della destinazione d’uso degli edifici purché la nuova destinazione sia compatibile con i caratteri tipologici formali e strutturali dell’organismo edilizio e sia ammessa dagli strumenti urbanistici vigenti.
Approfondimenti
Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo occorre presentare comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) se non riguardano le parti strutturali dell’edificio e non comportano aumento delle unità immobiliari, (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16-bis, com. 1, let. a).
Per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo che riguardano parti strutturali dell'edificio e che non comportino aumento delle unità immobiliari, occorre presentare la segnalazione certificata di inizio dell'attività (SCIA) (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 17, com. 1, let. a).
Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo che comportino aumento delle unità immobiliari è necessario richiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC) (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 19, com. 1, let. f).