Le opere di pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16) purché comportino un'occupazione complessiva massima di 100 m² di superficie per unità immobiliare o siano realizzati con materiali drenanti.
Devono però rispettare:
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e del regolamento edilizio
- le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie di tutela dal rischio idrogeologico e quelle relative all'efficienza energetica
- le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio descritte nel Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42.
Approfondimenti
Esecuzione diretta degli interventi
La Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16-bis prevede la possibilità per il titolare (proprietario, usufruttuario, ecc.) di eseguire direttamente i lavori, senza affidamento a imprese.
È possibile eseguire direttamente alle seguenti condizioni:
- quando gli interventi non rilevano ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, non insistono sulla pubblica viabilità o aperta al pubblico né interessano immobili pubblici o privati aperti al pubblico
- il titolare dichiari di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 18:09.26