Curare la manutenzione straordinaria

Curare la manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria rientrano tra gli interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia. Sono di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, le opere per lo spostamento, l'apertura o la soppressione di fori esterni, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 4, com. 2, let. b

Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportano la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in un’unità immobiliare.

Approfondimenti

Curare la manutenzione straordinaria con la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

Per gli interventi di manutenzione straordinaria occorre presentare comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16 bis). Sono soggetti a CILA anche gli interventi che riguardano il frazionamento o fusione di unità immobiliari preesistenti.

Gli interventi devono rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e  della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia

Esecuzione diretta degli interventi

La Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16-bis prevede la possibilità per il titolare (proprietario, usufruttuario, ecc.) di eseguire direttamente i lavori, senza affidamento a imprese.

È possibile eseguire direttamente alle seguenti condizioni:

  • quando gli interventi non rilevano ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, non insistono sulla pubblica viabilità o aperta al pubblico né interessano immobili pubblici o privati aperti al pubblico
  • il titolare dichiari di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 18:09.26