Gli interventi di manutenzione straordinaria rientrano tra gli interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia. Sono di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, le opere per lo spostamento, l'apertura o la soppressione di fori esterni, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 4, com. 2, let. b
Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportano la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in un’unità immobiliare.
Approfondimenti
Per gli interventi di manutenzione straordinaria occorre presentare comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16 bis). Sono soggetti a CILA anche gli interventi che riguardano il frazionamento o fusione di unità immobiliari preesistenti.
Gli interventi devono rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia
La Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16-bis prevede la possibilità per il titolare (proprietario, usufruttuario, ecc.) di eseguire direttamente i lavori, senza affidamento a imprese.
È possibile eseguire direttamente alle seguenti condizioni:
- quando gli interventi non rilevano ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, non insistono sulla pubblica viabilità o aperta al pubblico né interessano immobili pubblici o privati aperti al pubblico
- il titolare dichiari di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.