Gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria sono opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, infissi, serramenti e parti non strutturali degli edifici, le opere necessarie a integrare o mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti e le attività destinate al controllo delle condizioni del patrimonio edilizio e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale delle sue parti, nonché tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio e sulle aree di pertinenza espressamente definiti di manutenzione ordinaria dalle leggi di settore (Legge Regionale 11/11/2009, n. 19, art. 4, com. 2, lett. a).
Rientrano nella manutenzione ordinaria l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi costitutivi dell'edificio e sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o che implichino incremento degli standard urbanistici.
Gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (Legge Regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16). Devono però rispettare:
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e del regolamento edilizio
- le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie di tutela dal rischio idrogeologico e quelle relative all'efficienza energetica
- le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio descritte nel Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42.
Per gli interventi che alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici e che interessano immobili tutelati dalla legge, è necessaria l’autorizzazione paesaggistica (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 149).
Approfondimenti
La Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16-bis prevede la possibilità per il titolare (proprietario, usufruttuario, ecc.) di eseguire direttamente i lavori, senza affidamento a imprese.
È possibile eseguire direttamente alle seguenti condizioni:
- quando gli interventi non rilevano ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, non insistono sulla pubblica viabilità o aperta al pubblico né interessano immobili pubblici o privati aperti al pubblico
- il titolare dichiari di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.