Installare manufatti leggeri in strutture ricettive

Installare manufatti leggeri in strutture ricettive

L'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, sono considerati interventi di nuova costruzione. Fanno eccezione le installazioni all'interno delle zone destinate ad attività ricettiva-turistica dallo strumento urbanistico comunale (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 4, com. 1, let. a.5).

Rientrano nell'attività edilizia libera gli interventi relativi a strutture ricettive turistiche e agrituristiche all'aria aperta e allestimenti mobili di pernottamento installati a cura della gestione delle strutture turistiche, purché espressamente ammesse dallo strumento urbanistico comunale e nel rispetto dei requisiti previsti della legge regionale in materia di turismo e dei seguenti requisiti (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16, com. 1, let. x):

  • conservino i meccanismi di movimento in funzione laddove esistenti
  • non possiedano alcun collegamento permanente al terreno
  • gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento

Devono però rispettare:

  • le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e del regolamento edilizio
  • le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie di tutela dal rischio idrogeologico e quelle relative all'efficienza energetica
  • le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio descritte nel Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42

Approfondimenti

Installare manufatti leggeri con il permesso di costruire (PDC)

Per gli interventi di installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni,  all'esterno delle zone destinate ad attività ricettiva-turistica è necessario chiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC) (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 19, com. 1, let. a).

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 18:09.26