L'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, sono considerati interventi di nuova costruzione. Fanno eccezione le installazioni all'interno delle zone destinate ad attività ricettiva-turistica dallo strumento urbanistico comunale (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 4, com. 1, let. a.5).
Rientrano nell'attività edilizia libera gli interventi relativi a strutture ricettive turistiche e agrituristiche all'aria aperta e allestimenti mobili di pernottamento installati a cura della gestione delle strutture turistiche, purché espressamente ammesse dallo strumento urbanistico comunale e nel rispetto dei requisiti previsti della legge regionale in materia di turismo e dei seguenti requisiti (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16, com. 1, let. x):
- conservino i meccanismi di movimento in funzione laddove esistenti
- non possiedano alcun collegamento permanente al terreno
- gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento
Devono però rispettare:
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e del regolamento edilizio
- le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie di tutela dal rischio idrogeologico e quelle relative all'efficienza energetica
- le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio descritte nel Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42.
Approfondimenti
Per gli interventi di installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, all'esterno delle zone destinate ad attività ricettiva-turistica è necessario chiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC) (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 19, com. 1, let. a).