La Legge regionale 11/11/2009, n. 19 comprende nell'attività edilizia libera gli interventi temporanei quali:
- le strutture temporanee di cantiere finalizzate all'esecuzione degli interventi realizzabili in attività edilizia libera per il tempo strettamente necessario
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato per un limite massimo di dodici mesi
- depositi temporanei di materiali a cielo aperto, esclusi i rifiuti, finalizzati all'utilizzo in loco e ubicati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, purché non espressamente vietati dagli strumenti urbanistici comunali e comunque per un tempo non superiore a dodici mesi.
Le opere descritte sopra possono essere eseguite dopo aver presentato la comunicazione di inizio lavori (CIL) (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16, com. 5).
Sono inoltre di attività edilizia libera e possono essere eseguiti senza titolo e senza comunicazione le opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive soggette unicamente alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità.
In ogni caso se la realizzazione degli interventi temporanei riguarda immobili sottoposti a tutela, è necessario acquisire il parere o l'autorizzazione richiesti dalla disciplina in materia.