La Legge regionale 14/11/2022, n. 17 istituisce, nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) in sostituzione dell’imposta municipale propria (IMU).
L’ILIA è l’imposta dovuta:
- per il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli
- dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie)
- dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
Sono esenti le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9.
Approfondimenti
Con l’entrata in vigore dell’ILIA, i Comuni nel proprio regolamento possono, a differenza di quanto avveniva in vigenza dell’IMU, stabilire un’ulteriore esenzione per i fabbricati ad uso abitativo oggetto di ordinanze di inagibilità e di fatto non utilizzati a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva fino al perdurare dello stato di inagibilità.
Ai sensi dell’articolo 13 della Legge regionale 14/11/2022, n. 17 il termine entro il quale presentare la dichiarazione rimane il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio.
Le dichiarazioni già presentate ai fini IMU rimangono valide anche in vigenza dell’ILIA finché non intervengono variazioni.
L'ILIA si deve pagare con versamento diretto, utilizzando il modello F24 che prevede una apposita sezione e deve essere compilato un rigo per ogni Comune in cui si posseggano degli immobili. Devono essere indicati:
- il codice del tributo (reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate)
- il codice catastale del Comune destinatario del pagamento (reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate)
- il numero dei fabbricati posseduti in quel Comune
- per gli immobili classificati nel gruppo D va distinta la quota destinata allo Stato e quella destinata al Comune
- se si tratta di versamento in acconto oppure a saldo
- l'anno di riferimento
- le detrazioni per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9)
- l'importo dovuto.
Per ulteriori informazioni, contatta l'ufficio competente.
La Legge regionale 14/11/2022, n. 17, art. 9, com. 2 e com. 3 ha diversificato i fabbricati abitativi distinguendoli tra il primo fabbricato abitativo, diverso dall’abitazione principale o assimilata (seconda casa) e gli ulteriori fabbricati abitativi (dalla terza casa in poi). Al momento il legislatore non ha distinto le aliquote per le succitate fattispecie lasciando tale possibilità esclusivamente al Comune.