Gli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL sono disciplinati dal Decreto legislativo 22/02/2006, n. 128. Sono esclusi gli impianti di distribuzione stradale destinati all'autotrazione.
L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 m³ può essere eseguita senza alcun titolo abilitativo (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16, com. 1, lett. t). Devono però essere rispettate:
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
- le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di tutela del rischio idrogeologico
- le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42.
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 18:09.26