Numerosi interventi edilizi che rientrano tra le attività di rilevanza edilizia di cui alla Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 4, com. 2, possono essere eseguiti presentando comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato. Si tratta degli interventi non assoggettati a Permesso di Costruire (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 19), non riconducibili a SCIA (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 17) o ad attività edilizia libera (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16) per i quali la Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16-bis fornisce un elenco a titolo esemplificativo (“elenco aperto”).
Sono quindi interventi per i quali non è previsto il rilascio di un titolo abilitativo, e per i quali il Tecnico abilitato iscritto al proprio albo/ordine professionale, incaricato da parte dell'avente titolo sul bene, assevera
- la conformità agli strumenti urbanistici vigenti e l'assenza di contrasto con quelli adottati, alle norme del Regolamento edilizio, alle norme del Codice della Strada, alle norme del Codice Civile
- la compatibilità con la normativa vigente in materia sismica e strutturale, garantendone il rispetto mediante espletamento degli adempimenti previsti dalla norma di settore nei tempi e nei modi ivi stabiliti
- il rispetto delle norme di sicurezza e igienico sanitarie e delle altre norme che incidono in ambito edilizio (tra le quali si rammentano quelle del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, acquisendo preventivamente il parere o l'autorizzazione dovuti, qualora i lavori riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale).
La CILA può essere presentata anche nei seguenti casi:
- in variante al permesso di costruire, in variante alla SCIA (anche alternativa al permesso di costruire), nonché a una comunicazione di edilizia libera asseverata, qualora le opere in variante siano riconducibili alle tipologie elencate dalla Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16 e art. 16-bis
- per interventi in corso di esecuzione o già ultimati.
Approfondimenti
La comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) può essere presentata in variante ai seguenti titoli:
- permesso di costruire
- SCIA (anche alternativa al permesso di costruire)
- comunicazione di edilizia libera asseverata
Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistico-edilizia le varianti costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire o alla SCIA (anche alternativa al permesso di costruire) relativo all'intervento principale, e non danno luogo alla sospensione dei lavori prevista dalla Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 42.
È possibile presentare la comunicazione di inizio lavori asseverata anche per lavori che siano in corso di esecuzione o già ultimati (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, Capo VI).
L'efficacia della segnalazione è subordinata al pagamento di una oblazione determinata ai sensi della Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 51.
La CILA è sottoposta al termine di efficacia di tre anni dalla data di presentazione o dalla data di presentazione delle eventuali integrazioni richieste dal Comune. La data di ultimazione dei lavori deve essere comunicata al Comune.
Per tutti gli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di agibilità, entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori deve essere presentata al Comune la segnalazione certificata di agibilità (SCA) (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 27).
Per gli interventi che prevedono un incremento della superficie imponibile, unitamente alla CILA deve essere allegato il calcolo del contributo di costruzione, composto sia dalla quota relativa agli oneri di urbanizzazione sia dal contributo afferente il costo di costruzione (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 29).
Il pagamento del contributo deve essere effettuato prima della presentazione della SCIA e deve essere dimostrato allegando l'attestazione del versamento.
In alternativa, potrà essere espressamente richiesta la rateizzazione del contributo, da eseguirsi con le modalità e le garanzie definite da parte del Comune.
La Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16-bis prevede la possibilità per il titolare (proprietario, usufruttuario, ecc.) di eseguire direttamente i lavori, senza affidamento a imprese.
È possibile eseguire direttamente alle seguenti condizioni:
- quando gli interventi non rilevano ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, non insistono sulla pubblica viabilità o aperta al pubblico né interessano immobili pubblici o privati aperti al pubblico
- il titolare dichiari di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.
È soggetto a CILA anche il mutamento di destinazione in atto di un immobile in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale, senza opere edilizie o con opere rientranti nella manutenzione ordinaria, straordinaria o restauro e risanamento conservativo non aventi rilevanza strutturale. Per il diverso uso previsto per l'immobile, l'asseverazione resa da parte del tecnico abilitato incaricato dovrà attestarne il rispetto della normativa igienico-sanitaria e del Regolamento edilizio, nonché delle limitazioni delle destinazioni d'uso dei beni culturali previste dalla normativa di settore (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 20).
Nei casi di modifiche di destinazione d'uso, senza opere edili, per la CILA è dovuto il conguaglio del contributo di costruzione (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 15) limitato agli oneri di urbanizzazione in ragione della maggiore incidenza della nuova destinazione.