Per le opere soggette a permesso di costruire è obbligatorio comunicare la data di inizio dei lavori (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 21, com. 6).
La comunicazione di inizio dei lavori deve essere presentata per gli interventi soggetti a permesso di costruire (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 21, com. 6) e per le seguenti opere temporanee di edilizia libera (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16, com. 5):
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato per un limite massimo di dodici mesi (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16, com. 1, lett. d)
- opere di bonifica, movimentazione o sistemazione del terreno di pertinenza di edifici esistenti o ubicato in zona agricola nonché i relativi depositi di materiale funzionali all’utilizzo in loco, purché non superino il limite di 30 metri cubi e un periodo di dodici mesi (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16, com. 1, lett. e)
- depositi temporanei di materiali a cielo aperto, esclusi i rifiuti, finalizzati all’utilizzo in loco e ubicati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, purché non espressamente vietati dagli strumenti urbanistici comunali e comunque per un tempo non superiore a dodici mesi (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16, com. 1, lett. i).
Per le opere temporanee di edilizia libera deve essere contestualmente comunicata la data della presunta fine dei lavori, che non può in ogni caso superare il limite massimo di dodici mesi decorrenti dall'inizio degli stessi.
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Ultimo aggiornamento: 13/01/2021 11:16.20