Possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16, com. 1, lett. o) le opere relative a:
- tettoie e manufatti assimilabili in aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 25 metri quadrati di superficie coperta per unità immobiliare
Devono però essere rispettate:
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
- le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di tutela del rischio idrogeologico
- le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42.
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 18:09.26