Versare la tassa sui rifiuti (TARI)

Versare la tassa sui rifiuti (TARI)

TARI è l'acronimo di "Tassa Rifiuti", è la tassa comunale sui rifiuti destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Approfondimenti

Chi la deve pagare?

Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con esclusione delle superfici ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati ai sensi del regolamento comunale sui rifiuti.

Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o uno dei componenti del nucleo familiare o di coloro che usano in comune i locali;

b) per le utenze non domestiche:

• il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di responsabilità giuridica, in solido con i soci

• Il gestore di impianti sportivi di proprietà comunale, se diverso dal Comune stesso.

 

Casi particolari:

  • utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare e in caso di locazione frazionata della medesima unità immobiliare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie
  • immobile ad uso abitativo con contratto di locazione intestato a più persone che non costituiscono un unico nucleo familiare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie
  • immobile locato temporaneamente ad uso turistico, il tributo è dovuto dal possessore e assoggettato alla tariffa della categoria 8 prevista per le utenze non domestiche, quali pensioni, affittacamere e B&B
  • locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva
  • unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata
  • per le parti comuni del condominio, oggetto di uso esclusivo da parte di alcuni condomini o di terzi, l’obbligazione di denuncia e di corresponsione del tributo fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali e aree.

É fatto obbligo al possessore di dichiarare il numero degli occupanti, in mancanza di tale dichiarazione vengono considerati tre occupanti per l’intera annualità, salva la possibilità dell’accertamento da parte del Comune di un diverso numero.

Come si calcola?

L'unità di misura su cui applicare la tariffa è la superficie calpestabile, cioè i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature. Per le utenze domestiche la tariffa viene calcolata in base alla superficie calpestabile dell’alloggio e al numero di occupanti.

La superficie di riferimento non può essere inferiore all'80% della superficie catastale (Legge 30/12/2004, n. 311, art. 1, com. 340).

Le tariffe si determinano secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 e sono suddivise in due grandi categorie: 

  • utenze domestiche (superfici adibite a civile abitazione e pertinenze)
  • utenze non domestiche (attività commerciali e artigianali, industriali, professionali).

A sua volta ogni categoria è assoggettata alla tassazione in virtù di una tariffa, suddivisa in due parti: 

  • la quota fissa (che finanzia la parte di costi fissi del servizio di igiene urbana), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla metratura dell’immobile (per le utenze domestiche) ed alla tipologia di attività per unità di superficie (per le utenze non domestiche)
  • la quota variabile (che finanzia la parte dei costi variabili del servizio di igiene urbana come le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, riciclo e smaltimento), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla produzione media presuntiva (per le utenze non domestiche) ed alla quota prevista sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) (Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, all. 1).

Alla TARI si applica infine il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale pari al 4% dell'imposta comunale che verrà corrisposto alla regione per l’esercizio delle funzioni collegate alla tutela, protezione e igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).

Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.

Calcolare la TARI per una utenza domestica

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria, e poi si aggiunge la parte variabile, stabilita in base al numero dei componenti del nucleo familiare e presenti nell'immobile oggetto del tributo. A tale somma occorre aggiungere un ulteriore 4% a comprendere il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).

Calcolare la TARI per una utenza non domestica

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria della categoria di appartenenza (classificazione in base alle categorie merceologiche definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158); al risultato si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la parte variabile della categoria di appartenenza. A tale somma occorre aggiungere un ulteriore 4% a comprendere il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).

Quando si paga?

Le scadenze sono deliberate annualmente dal consiglio comunale.

Come si paga?

Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli F24 precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati.

Per tali pagamenti è attivo il portale del contribuente al quale si accede tramite SPID o Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta di identità elettronica (CIE). Attraverso il servizio on-line è possibile verificare i pagamenti effettuati, scaricare l'avviso di pagamento e il relativo modello F24 oppure procedere direttamente al pagamento tramite il canale PagoPA.

Il portale del contribuente è disponibile al seguente link: https://udine.comune-online.it/

Quando si presenta la dichiarazione?

I soggetti passivi sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare alla Tari, ovvero da modificare o cessare, su modello predisposto dal Comune stesso. Tale dichiarazione, da presentarsi entro 60 giorni dall’avvenuta variazione, ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

 

  • Dichiarazione/ modifica / cessazione presentata in ritardo: si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione della denuncia, salvo che l’utente dimostri l’effettiva cessazione dell’occupazione o, per le utenze non domestiche che l’obbligo tributario sia stato assolto da terzi;
  • Variazione numero componenti nucleo familiare: non è fatto obbligo di presentare la dichiarazione nel caso di semplice mutamento di composizione della famiglia anagrafica
  • Decesso dell’intestatario: in mancanza di comunicazione di variazione dell’utenza, l’obbligazione tributaria sarà trasferita d’ufficio al nuovo intestatario della scheda famiglia o, se mancante, agli eredi. In caso di più eredi la dichiarazione deve essere presentata da uno degli stessi e il pagamento avviene secondo le norme che regolano le obbligazioni solidali. In nessun caso l’importo del tributo può essere frazionato per quote tra gli eredi.

La dichiarazione di cui ai precedenti commi ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni ed esenzioni.

Applicazione agevolazioni

Riduzione tariffarie previste dalla normativa vigente.

Utenze domestiche:

  • Utilizzo Biocompostatore: viene riconosciuto un abbattimento del 20% della parte variabile della tariffa. Tale riduzione viene concessa su istanza dell’interessato contenente la dichiarazione sull’effettiva presenza, localizzazione e funzionamento di biocompostatore presso l’abitazione del richiedente
  • Raccolta effettuata ad una distanza superiore ai 300 metri: la tariffa è ridotta del 60% nel caso in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta superi i 300 metri. Tale distanza è determinata in base alla lunghezza del percorso sulla strada pubblica o soggetta a pubblico transito, dal punto di immissione della proprietà privata ove i rifiuti sono prodotti al sito di raccolta. Le domande di riduzione tariffaria sono sottoposte ad istruttoria tecnica dall’ufficio competente
  • Mancato svolgimento del servizio: in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell’80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi
  • Utenze non stabilmente attive: la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono ridotte del 25% nei seguenti casi:

a) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza o l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato; ai fini della determinazione della tassa dovuta, il numero di componenti è forfetariamente determinato in due unità salvo diversa dichiarazione prodotta dall’utente e comunque per un numero di unità non inferiori a quello del nucleo familiare (ad esclusione dei soggetti di cui all’ art. 19 comma 7);

b) per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da titoli abilitativi rilasciati anche in forma tacita dai competenti organi per l’esercizio dell’attività;

c) per le abitazioni il cui intero nucleo familiare risulti iscritto all’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) per più di sei mesi all’anno.

Le riduzioni tariffarie sono applicate, a richiesta dell’utente, sulla base degli elementi e dati contenuti nella dichiarazione originaria, integrativa o di variazione. L’utente è tenuto a comunicare entro il termine di 60 giorni il venir meno delle condizioni per la fruizione dell’agevolazione; in difetto si provvederà al recupero del tributo con applicazione delle sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni precedentemente considerate e comunque l’ammontare delle riduzioni non può essere superiore alla parte variabile della tariffa.

Utenze non domestiche:

  • Raccolta effettuata ad una distanza superiore ai 300 metri: la tariffa è ridotta del 60% nel caso in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta superi i 300 metri. Tale distanza è determinata in base alla lunghezza del percorso sulla strada pubblica o soggetta a pubblico transito, dal punto di immissione della proprietà privata ove i rifiuti sono prodotti al sito di raccolta. Le domande di riduzione tariffaria sono sottoposte ad istruttoria tecnica dall’ufficio competente
  • Mancato svolgimento del servizio: in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell’80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi
  • Avvio al riciclo: la determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all’atto dei successivi pagamenti della tariffa per la parte variabile. La riduzione della parte variabile della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nella misura del rapporto tra la quantità dei rifiuti assimilati (con l’esclusione di imballaggi secondari e terziari) avviati al riciclo e la quantità di rifiuti ottenuta moltiplicando la superficie assoggettata alla tariffa dell’attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente. Per avere diritto a questa riduzione l’utente dovrà presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo apposita documentazione. Per le attività commerciali che effettuano in forma autonoma lo smaltimento degli imballaggi secondari e terziari si applica la riduzione del 5% sulla superficie imponibile. L’utente dovrà presentare apposita documentazione entro il termine previsto dal comma precedente
  • Beni alimentari donati agli indigenti ( Legge Gadda): Le attività che producono o distribuiscono generi alimentari e li cedono, a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, a persone indigenti hanno diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa proporzionale alla quantità certificata dei beni sottratti alla vendita e oggetto di donazione. La ditta che intende usufruire dello sconto suddetto è tenuta a trasmettere, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, un elenco delle quantità di prodotti devoluti nell’anno precedente, allegando copia di apposita documentazione.

Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU, TIA e TARES già presentate e registrate in banca dati, salvo intervenute variazioni. Se non intervengono cambiamenti la dichiarazione vale anche per gli anni successivi.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 18:09.26