Chiedere la concessione dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori

Chiedere la concessione dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori

L'assegno per il nucleo tre figli minori è un sostegno economico per i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari nel cui nucleo anagrafico sono presenti almeno tre figli minorenni. L'assegno non costituisce reddito ed è esente da qualsiasi ritenuta previdenziale o fiscale.

L'importo dell'assegno dipende:

  • dalla composizione e dal reddito complessivo del nucleo familiare (ISEE)
  • dalle variazioni annuali dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L'assegno è erogato dall'INPS attraverso un'istruttoria del Comune di residenza che deve concludersi entro 90 giorni dalla ricezione della domanda. Una volta ricevuta la domanda, il Comune esamina infatti il possesso dei requisiti. In caso di accoglimento, il richiedente è ammesso al beneficio con determinazione dirigenziale e i dati vengono trasmessi all’INPS ai fini dell’erogazione.

L'importo dell’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2021 è pari, nella misura intera, a 145,14 €.

Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore ISEE è pari a euro 8.788,99 €.

Trattandosi di prestazione rivolta a minori, l’indice di riferimento è l'ISEE minorenni (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/2013, n. 159, art. 7). Infatti, nel caso in cui i genitori siano coniugati e/o conviventi l’ISEE minorenni corrisponde all’ISEE ordinario, mentre nel caso di genitori non coniugati e non conviventi (e se il genitore non convivente non è coniugato o non ha figli con persona diversa dall’altro genitore) si dovrà tener conto, al momento della compilazione dell'ISEE, anche della condizione economica del genitore non convivente e che viene aggregato nel nucleo famigliare del minore.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'INPS e le FAQ dedicate.

Contributo abrogato a partire dal 1° marzo e richiedibile sino al 31 gennaio 2022 relativamente all’anno 2021; mentre per l’anno 2022 richiedibile entro il 28 febbraio e riconosciuto solo per 2 mesi in vista di entrata in vigore di assegno unico.

A decorrere dal 1° marzo 2022, per effetto dell’istituzione del nuovo assegno unico e universale INPS, sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, che resta riconosciuto con riferimento all'anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio per coloro che presenteranno domanda entro il 28 febbraio, previo possesso di attestazione ISEE minorenni in corso di validità per l’anno 2022.

  • ISTANZE ANNO 2021

Per coloro che non hanno ancora presentato domanda relativamente all’anno 2021, l’istanza va presentata entro il 31 gennaio 2022, utilizzando il modulo denominato “Modulo di domanda ANF3^FIGLIO ANNO 2021”, previo possesso di valida attestazione ISEE minorenni per l’anno 2022 di importo pari o inferiore 8.788,99 €.

  • ISTANZE GENNAIO – FEBBRAIO 2022

Relativamente all’anno 2022, l’assegno verrà riconosciuto esclusivamente per le mensilità di gennaio e febbraio 2022 per effetto dell’istituzione dell’assegno unico a partire dal 1° marzo 2022.

L’istanza va presentata entro il 28 febbraio 2022, utilizzando il modulo denominato “Modulo di domanda ANF3^FIGLIO GEN-FEB 2022”, previo possesso di valida attestazione ISEE minorenni per l’anno 2022 (limite ISEE anno 2021: 8.788,99 €). Le domande ammissibili saranno accolte quando INPS renderà noti i nuovi limiti ISEE per l’anno 2022 o confermerà quelli indicati per il 2021.

Requisiti soggettivi

Per chiedere la concessione dell'assegno per nucleo familiare occorre:

  • la cittadinanza italiana o comunitaria
  • essere extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
  • essere cittadini familiari di cittadini italiani, dell’Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
  • essere cittadini lavoratori del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia o suo familiare
  • essere cittadini titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o suo familiare (ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal Decreto legislativo 04/03/2014, n. 40)
  • essere cittadini titolari di permesso per motivi umanitari o suo familiare
  • essere rifugiati politici, o apolidi, o titolari della protezione sussidiaria o suo familiare
  • essere residenti in Italia
  • essere un nucleo familiare composto da almeno un genitore e tre figli minori appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. I minori devono essere figli del richiedente o in affidamento preadottivo. Per i figli nati all'estero, il legame di filiazione con il richiedente deve risultare in anagrafe
  • avere un valore ISEE non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 18:09.26