Fiscalizzare un illecito edilizio

Fiscalizzare un illecito edilizio

Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire (PDC) o dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire, devono essere rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso.

Se però risulta impossibile demolire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, la Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 47 prevede la facoltà di avvalersi della cosiddetta fiscalizzazione dell'illecito edilizio.

L'impossibilità di demolire deve essere fatta valere dall'interessato nei confronti del Comune nella fase successiva all'ordinanza di demolizione.

La fiscalizzazione dell'illecito edilizio consiste nell'applicare una sanzione pecuniaria determinata dal Comune ai sensi della Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 47, com. 2 e com. 2-bis, fatta salva la corresponsione del contributo di costruzione nei casi in cui l'intervento comporti un incremento di superfici e di volumi utili.

La fiscalizzazione dell'illecito edilizio non si applica agli interventi eseguiti in assenza del titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali, per i quali si rimanda alle corrispondenti previsioni normative di cui al Capo IV della Legge regionale 11/11/2009, n. 19.

La fiscalizzazione dell'illecito edilizio equivale inoltre a una sanatoria dell'abuso edilizio in quanto non determina una regolarizzazione dell'illecito e non autorizza il completamento delle opere, opere che vengono tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente (Sentenza della Corte di Cassazione 23/03/2004, n. 13978). 

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 18:09.26