Chiedere la cittadinanza italiana

Chiedere la cittadinanza italiana

Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato "civitatis", al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla Legge 05/02/1992, n. 91.

I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:

  • la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio dello "ius sanguinis")
  • l'acquisto per nascita sul territorio in alcuni casi (principio dello "ius soli")
  • la possibilità della doppia cittadinanza
  • la manifestazione di volontà per acquisto e perdita.

La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:

  • cittadinanza per filiazione ("ius sanguinis")
  • cittadinanza per nascita sul territorio italiano ("ius soli")
  • acquisto della cittadinanza durante la minore età
  • acquisto della cittadinanza per beneficio di legge
  • cittadinanza per matrimonio con cittadino/a italiano/a
  • acquisto della cittadinanza per residenza
  • concessione della cittadinanza per meriti speciali
  • riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero dell'Interno e della Farnesina.

Approfondimenti

Riconoscimento della cittadinanza italiana a stranieri di origine italiana

Ai sensi della Legge 05/02/1992, n. 91, art. 1 e della Circolare ministeriale 08/04/1991, n. K.28.1gli stranieri regolarmente iscritti all'Anagrafe della popolazione residente del Comune di Udine che vantano origini italiane, discendenti da avo italiano emigrato in Paesi esteri che attribuiscono la cittadinanza "jure soli" (es. Argentina, Brasile, Uruguay, Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Venezuela ecc.), possono chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana presentando apposita istanza (vedi elenco allegati e modulistica) all'U.O. Stato Civile.

I residenti all'Estero devono rivolgersi al Consolato italiano competente per territorio.

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti, legalizzati (o apostillati) e tradotti in lingua italiana, se rilasciati da autorità straniere:

  • estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli è nato
  • atti di nascita (copia integrale) di tutti i discendenti in linea retta, compreso il richiedente
  • atti matrimonio (copia integrale) dell'avo e dei discendenti in linea retta (è opportuno allegare anche l’atto di morte, se il soggetto è deceduto)
  • certificato rilasciato dalla competente autorità dello stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano mai acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione (o provvedimento straniero di naturalizzazione).

Questo certificato dovrà riportare tutte le eventuali variazioni di nome e cognome dell’avo italiano che risultano negli atti prodotti, anche se oggetto di rettifica presso le autorità straniere competenti.

Il Certificato di non naturalizzazione rilasciato dalle autorità brasiliane dovrà riportare anche tutte le eventuali variazioni di nome e cognome dei genitori dell’avo italiano. Qualora l’avo italiano abbia risieduto in diversi Stati esteri, dovranno essere prodotti altrettanti certificati.

Ai sensi della citata circolare, l'unità organizzativa di stato civile, una volta ricevuta l’istanza corredata della documentazione sopra descritta, deve, fra l’altro, “...svolgere adeguate indagini...e...contattare direttamente tutte le rappresentanze consolari italiane competenti...”, per verificare, fra l’altro, che né l'avo, né i discendenti in linea retta, compreso il richiedente, abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.

Gli atti che presentano differenze/alterazioni delle generalità dei soggetti coinvolti nella trasmissione della cittadinanza "jure sanguinis", e/o altre discordanze comunque significative, devono essere opportunamente rettificati presso le Autorità straniere competenti.

L'Amministrazione si riserva di chiedere agli interessati eventuale documentazione integrativa, per gli accertamenti prescritti dalla legge.

L'U.O. Stato Civile, accertato in modo compiuto il diritto al riconoscimento, procederà alla trascrizione degli atti di stato civile relativi al richiedente e rilascerà apposita documentazione in merito alla cittadinanza, provvedendo nel contempo per l'aggiornamento dell'anagrafe.

La verifica della autenticità (conferma della formale validità giuridico amministrativa) delle stampe cartacee dei documenti argentini rilasciati in formato digitale viene effettuata ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N. 77/2022.

Per l'esame preliminare della documentazione e per la presentazione delle istanze, è necessario fissare un appuntamento per la giornata del giovedì, dalle ore 09:00 alle 12:00, telefonando allo 04321272157 - 2147.

Acquisto della cittadinanza per straniero nato in Italia

Ai sensi della Legge 05/02/1992, n. 91, art. 4, com. 2  lo straniero nato in Italia, che via abbia risieduto legalmente senza interruzioni dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza, tra il 18° e il 19° anno di età, di voler acquistare la cittadinanza italiana. Il Sindaco, quindi, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge.

E’ previsto il versamento di un contributo governativo di 250,00 €.

Per prenotarsi e individuare la documentazione necessaria, telefonare allo 0432/1272157- 2156 – 147.

Presentazione del giuramento a seguito di concessione della cittadinanza

La cittadinanza può essere concessa ai cittadini stranieri con decreto del Prefetto (per matrimonio con cittadino italiano, ai sensi della Legge 05/02/1992, n. 91, art. 5) o del Presidente della Repubblica (per residenza protratta nel tempo, ai sensi della Legge 05/02/1992, n. 91, art. 9)

La domanda di concessione della cittadinanza italiana deve essere presentata alla prefettura.

La prefettura, nel caso in cui venga accolta la domanda, provvede alla notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana alla persona interessata.

Entro sei mesi dalla notifica del decreto, l'interessato deve rendere il giuramento per l'acquisto della cittadinanza italiana presso l'unità operativa di Stato Civile.

Ai sensi della Legge 05/02/1992, n. 91, art.10 “Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”.

Per rendere il giuramento, l’interessato deve preliminarmente presentare la necessaria documentazione presso l'apposito sportello nella sede di via Beato Odorico da Pordenone, n. 1 presso l'ufficio consegna documenti della cittadinanza.

Acquisita e verificata la documentazione, l’unità operativa di stato civile contatta l’interessato per fissare l'appuntamento per la prestazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica davanti all'Ufficiale dello stato civile.

Gli appuntamenti vengono fissati seguendo l’ordine cronologico delle notifiche dei decreti.

L'acquisto della cittadinanza decorre dal giorno successivo alla prestazione del giuramento.

Ai sensi Legge 05/02/1992, n. 91, art.14, i figli minori di chi acquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana.

Acquisto della cittadinanza durante la minore età

Particolare attenzione è riservata dalla Legge 05/02/1992, n. 91 all'acquisto della cittadinanza durante la minore età a seguito di:

  • riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione
  • adozione
  • naturalizzazione del genitore.

Cittadinanza per riconoscimento o per dichiarazione giudiziale della filiazione 

È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 2, com. 1).

In caso il riconoscimento o la dichiarazione riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volontà in tal senso, attraverso una "elezione di cittadinanza" (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 2, com. 2).

In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve essere corredata dei seguenti atti:

  • atto di nascita (ai fini dell'esatta individuazione dell’interessato)
  • atto di riconoscimento o copia autenticata della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o la maternità
  • certificato di cittadinanza del genitore.

Questi atti costituiscono il presupposto per chiedere il beneficio in esame.

Cittadinanza per adozione

Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell'Autorità giudiziaria italiana oppure, in caso di adozione pronunciata all’estero, mediante provvedimento dell'Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine di trascrizione nei registri dello stato civile emanato dal tribunale per i minorenni.

Se l'adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi cinque anni di residenza legale in Italia dopo l'adozione.

Cittadinanza per naturalizzazione dei genitori

Secondo la Legge 05/02/1992, n. 91, art. 14 "I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza".

L'acquisto avviene, quindi, automaticamente alla sola condizione della convivenza e sempre che si tratti di un soggetto minorenne secondo l’ordinamento italiano.

Perché il genitore divenuto italiano possa trasmettere il nostro status civitatis al figlio, occorrono pertanto che ricorrano tre condizioni:

  • il rapporto di filiazione
  • la minore età del figlio
  • la convivenza con il genitore.

La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione, deve inoltre sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 18:09.26