Iscriversi all'albo dei presidenti di seggio

Iscriversi all'albo dei presidenti di seggio

L'albo dei presidenti di seggio è l'elenco degli elettori del Comune idonei a ricoprire questo incarico. L'albo è tenuto e aggiornato dal Presidente della Corte di Appello territorialmente competente.

Il presidente di seggio s'insedia presso ogni sezione elettorale al momento delle consultazioni elettorali o referendarie ed è, per ogni effetto di legge, un pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni.

Il presidente di seggio:

  • sovraintende e garantisce la regolarità di tutte le operazioni compiute dall'ufficio elettorale di sezione
  • dopo aver ascoltato il parere degli scrutatori, prende decisioni sulle difficoltà, gli incidenti, i reclami e le proteste che si presentano durante le operazioni di seggio
  • è responsabile della consegna al sindaco dei plichi con i documenti e gli atti relativi alle operazioni elettorali della propria sezione
  • si esprime sull'attribuzione dei voti e delle preferenze durante le operazioni di scrutinio.

Il cittadino presenta la domanda di inserimento nell'albo dei Presidenti di seggio all'Ufficio Elettorale, che verifica i requisiti e provvede all'inserimento del nominativo nell'albo, approvato ogni anno nel mese di febbraio.

Le nomine dei Presidenti di seggio, per ogni consultazione elettorale, vengono effettuate con Decreto del Presidente della Corte d'Appello 30 giorni prima della data della consultazione stessa.

La cancellazione dall'albo  può avvenire in qualsiasi momento su domanda dell'interessato

Requisiti soggettivi

Per poter essere iscritti all'albo, gli elettori devono:

  • essere cittadini italiani
  • essere iscritti nelle liste elettorali del Comune
  • aver conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di scuola media superiore)
  • non aver superato il 70º anno di età.

Approfondimenti

Sono esclusi per legge

Sono esclusi per legge (Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361, art. 38 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 23):

  • i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, e dei Trasporti
  • gli appartenenti a Forze Armate in servizio
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti
  • i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 18:09.26