Iscriversi all'albo dei giudici popolari

Iscriversi all'albo dei giudici popolari

L’albo dei giudici popolari è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado. L'iscrizione agli elenchi è gratuita (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9).

Una volta iscritti nell'albo si permane fino al compimento del 65° anno di età.

L'iscrizione è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla legge.

L'iscrizione nell’albo dei giudici popolari viene effettuata dall'Ufficio Elettorale, che verifica i requisiti e acquisisce dal casellario del tribunale il certificato penale generale per ogni nominativo. Se il cittadino non ha subito procedimenti penali, l'ufficio provvede all'inserimento del nominativo nell'albo, che viene approvato entro il 30 agosto di ogni anno dispari dalla commissione comunale.

Gli albi approvati vengono trasmessi al tribunale entro il successivo 10 settembre e diventano definitivi dopo l'approvazione, eventuali rettifiche e successiva pubblicazione all'albo pretorio del comune nel gennaio dell'anno successivo.

Il cittadino che per qualsiasi motivo non risultasse iscritto negli albi può presentare domanda di iscrizione all'Ufficio Elettorale. L'aggiornamento viene effettuato con cadenza biennale (anni dispari).

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 18:09.26